with identification number , residente in (the "Client").
PREMESSO CHE
- Il Cliente intende conferire ad Allinners l’incarico di fornire servizi di coaching
- Allinners intende accettare tale incarico per lo svolgimento dei servizi di coaching ai termini e condizioni di cui al presente accordo;
- I servizi di coaching saranno usufruibili previo accesso da parte del cliente all’area riservata “Quantum”, secondo i termini e le modalità stabilite dall’allegato 4 del contratto;
- Le parti hanno convenuto di concludere il presente accordo per definire i termini e le condizioni di svolgimento dei servizi di coaching;
- Gli allegati 1, 2, 3 e 4 sono parte integrante del presente accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 . CONFERIMENTO INCARICO
Il cliente conferisce ad Allinners, che accetta, l’incarico di svolgere i servizi di coaching attraverso i coach designati alle condizioni di seguito pattuite.
L’incarico avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
- COMPENSO
Le parti concordano che il cliente pagherà ad Allinners il compenso per i servizi di coaching in conformità a quanto disposto nell’allegato 2 del presente accordo.
- OGGETTO DELL'ACCORDO ED ESONERO RESPONSABILITA’
3.1 Il Cliente riceverà i Servizi di coaching tramite collaboratori della Società (i "Coach") attraverso sessioni online (le "Sessioni").
3.2 Le Sessioni saranno fornite dai Coach che seguiranno le indicazioni di Allinners, con la quale collaborano strettamente.
3.3 I coach e Allinners sono responsabili del servizio clienti relativo alle Sessioni, che comprende la responsabilità per la natura, la qualità e il contenuto della Sessione, nonché per qualsiasi controversia relativa alla programmazione, alla prenotazione, alla cancellazione, agli adeguamenti, alla funzionalità e alle questioni riguardanti l'esperienza con la Sessione.
- CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA
Le Parti convengono che i Servizi di coaching forniti da Allinners al Cliente non sono esclusivi e che Allinners e i suoi rappresentanti potranno fornire servizi simili a qualsiasi altra persona, società, partnership, joint venture o altra entità (collettivamente, "Persona") durante o dopo il Periodo di validità dell’Accordo, anche se tale Persona è in un rapporto di concorrenza, direttamente o indirettamente, con il Cliente, a condizione che tali altri servizi non impediscano ad Allinners di fornire i Servizi di coaching al Cliente ai sensi del presente Accordo.
- OBBLIGHI DEL CLIENTE
5.1 È responsabilità del Cliente mantenere i contatti con il Coach assegnato e pianificare le Sessioni nell'ambito dei Servizi di coaching.
5.2 È responsabilità del Cliente partecipare alle Sessioni con puntualità e agire con rispetto e professionalità.
5.3 È responsabilità del Cliente connettersi, mantenere il contatto con il Coach assegnato e applicare nella quotidianità quanto discusso nelle Sessioni.
5.4 Il Coach non è obbligato a fornire una o più sessioni di recupero nel caso in cui il Cliente non si presenti a una sessione programmata, salvo che il Cliente non produca apposita documentazione che attesti l’esistenza di un concomitante impegno o l’impossibilità per qualsiasi altro motivo di partecipare.
5.5 Il Cliente accetta di fornire tutta l'assistenza, le informazioni, i contenuti, i documenti, la collaborazione, il feedback e altri dettagli o materiali relativi ai Servizi di coaching, come richiesto da Allinners, in modo tempestivo affinché Allinners possa adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'Accordo.
5.6 Il Cliente accetta inoltre di essere vincolato dagli obblighi previsti dal presente accordo e dagli allegati 1, 2, 3 e 4
- PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1 Tutti i materiali preparati e sviluppati da Allinners per il Cliente ai sensi dell’Accordo, compresi tutti i documenti, le mappe di calore del traffico dei social media, le chat organizzative, gli schizzi, gli appunti, i piani di marketing, le strategie dei social media, le relazioni, i dati, i modelli e i campioni ("Prodotti di lavoro"), saranno di proprietà esclusiva del Cliente, una volta che sarà corrisposto alla Società l'intero prezzo pattuito per il servizio.
6.2 Il Prodotto di lavoro non potrà essere trasferito, condiviso o utilizzato dal Cliente in alcun modo che sia in conflitto con gli obblighi delle Parti o utilizzato per attività anticoncorrenziali contro Allinners o il suo rappresentante.
6.3 Allinners concede al Cliente di utilizzare il Prodotto di lavoro anche successivamente al periodo di durata dell’Accordo.
- CLAUSOLA PENALE
1.Il Cliente accetta che qualsiasi ritardo nel pagamento del Prezzo ed in generale qualsiasi violazione delle norme contenute nell’allegato 2 al presente Accordo comporterà l’obbligo di pagare la penale prevista dal punto 6 dell’allegato
2. Allinners si riserva di chiedere il risarcimento dell’ulteriore danno subito a causa dell’omesso o ritardato pagamento, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1382 del codice civile.
- DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 Il presente Contratto rimarrà in vigore alla Data di inizio per un periodo di 12 mesi , salvo risoluzione anticipata in conformità ai termini del presente Contratto. La durata di 12 mesi del contratto può essere rinnovata ai sensi del punto 4 dell’allegato 4.
Le sessioni tra cliente e coach devono essere obbligatoriamente programmate entro gli 12 mesi di durata del contratto, viceversa le sessioni programmate ad una data successiva ai 12 mesi vengono perdute. Nel caso in cui la durata del contratto, in base al numero di sessioni programmate, sia inferiore ai 12 mesi , il contratto terminerà al completamento dell’ultima sessione, salvo rinnovo previsto dall’allegato 4. La durata del contratto potrà essere estesa ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo.
8.2 Qualora il Cliente violi uno qualsiasi dei termini o delle condizioni del presente Contratto, Allinners potrà inviare, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, una comunicazione scritta (la "Comunicazione") al Cliente, specificando la violazione e/o il ritardo e indicando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il Cliente dovrà adempiere, con la specificazione che, decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo si intenderà risoluto di diritto.
8.3 In caso di risoluzione del presente Contratto, il Cliente dovrà pagare ad Allinners l'eventuale Corrispettivo in sospeso e tutti i servizi, ivi incluso l’accesso all’area riservata “Quantum”, saranno interrotti.
8.4 Le disposizioni del presente Accordo che, per loro natura, richiedono l'esecuzione dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo sopravvivranno.
- RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO
9.1 Il Cliente dovrà indennizzare e tenere indenne Allinners e tutti i suoi collaboratori e rappresentanti da qualsiasi responsabilità, multa, causa, reclamo, obbligo, danno, sanzione, richiesta, azione, costo e spesa di qualsiasi tipo o natura (comprese, senza limitazioni, spese legali) che Allinners potrebbe subire o sostenere a causa di una violazione da parte del cliente di uno qualsiasi dei termini del presente Contratto.
9.2 Ciascuna parte dichiara e garantisce all'altra che (i) ha il diritto e il potere di stipulare il presente Contratto; (ii) non è soggetta ad alcun obbligo, contrattuale o di altro tipo, nei confronti di qualsiasi altra entità che possa essere in conflitto, interferire o essere incoerente con una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto.
10 MODIFICHE E PATTI ACCESSORI
Nessuna modifica, emendamento o altra variazione al presente Contratto sarà vincolante se non concordata in forma scritta da entrambe le Parti.
11 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
11..1 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in alcun momento ad alcuno le Informazioni riservate, salvo quanto consentito dall'Accordo.
11.2 Nessuna delle Parti potrà utilizzare le Informazioni riservate dell'altra Parte per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.
11.3 Le disposizioni di cui sopra sopravvivranno alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Accordo.
- PATTO DI NON CONCORRENZA
12.1 Il cliente non deve trattare affari o svolgere attività per conto proprio o di terzi, in concorrenza o competizione con il servizio svolto dalla Società di cui al presente accordo. L’attività si intende in concorrenza o competizione solamente se svolta, attraverso le condotte meglio specificate nel successivo comma 2, nei confronti di persone che sono già clienti della Società’.
12.2 Gli obblighi di cui al comma precedente sono da ritenersi violati solamente se il cliente realizzi una delle seguenti condotte:
- a) vendere ai clienti o collaboratori della Società consulenze in materia di coaching: il cliente non può acquisire competenze grazie alla Società ed ai coach e sfruttarle con soggetti che sono già clienti della Società;
- b) sollecitare i clienti o collaboratori della Società ad entrare a far parte del proprio business in competizione con quello perseguito dalla Società di cui al comma 1;
- c) sollecitare altri clienti o collaboratori ad abbandonare la Società;
- d) procacciare clienti all’interno del gruppo Telegram in cui l’utente verrà inserito;
- e) Le condotte elencate dalla lettera a) alla lettera d) non costituiranno violazione del presente patto qualora risulti in forma scritta che un cliente della Società abbia richiesto esplicitamente una consulenza ad altro cliente o collaboratore della Società nelle materie oggetto del presente accordo. In tal caso, il cliente che riceva una richiesta di consulenza da altro cliente dovrà darne comunicazione scritta alla Società la quale potrà autorizzare o meno lo svolgimento dell’attività richiesta. In caso di mancata autorizzazione, il cliente non potrà svolgere attività di consulenza nei confronti del richiedente.
12.3 Gli obblighi di cui al presente patto di non concorrenza avranno effetto per tutta la durata dei servizi acquistati dal cliente e sino ad un anno successivo al termine del rapporto tra Società e cliente.
12.4 I clienti della società sono tutti muniti di partita iva, sicché per essi si intende applicabile la disciplina del patto di non concorrenza del lavoratore autonomo previsto dall’articolo 2596 del codice civile.
12.5 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, il cliente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, una somma pari ad euro 1000 con riserva della Società di pretendere il risarcimento dell’ulteriore danno patito. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1382 del codice civile.
12.6 Il presente articolo non si applica ai clienti della Società che riceveranno da quest’ultima un’autorizzazione a compiere determinate attività in competizione con quelle svolte da Allinners, purché tale autorizzazione risulti da atto scritto e indichi modalità e termini nel rispetto dei quali ciascuna attività potrà essere svolta.
12.7 In assenza di autorizzazione scritta della Società, qualsiasi cliente avrà l’obbligo, per tutta la durata del presente patto, di accertarsi di non svolgere l’attività di cui al comma 2 nei confronti di un altro cliente
- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1 Il presente accordo è interamente sottoposto al diritto Italiano, che ne regola la conclusione, l’esecuzione e cessazione, le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni ivi previste e il risarcimento dei conseguenti danni ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti.
13.2 Le Parti dichiarano che in relazione ad ogni controversia in qualunque modo derivante dall’interpretazione, dall’esecuzione, dall’adempimento del presente contratto, sarà ritenuto competente in via esclusiva il Tribunale di Ferrara.
ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI CHIUSURA
Le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente Contratto e l’inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile in quanto tutte le clausole e gli articoli del presente accordo sono state oggetto di trattativa tra le Parti.