SCRITTURA PRIVATA
fra
- Allinners LLC,
- una società a responsabilità limitata incorporata a Sharjah Media City (Shams) con numero di licenza 1803755.01, di Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, Emirati Arabi "Fornitore di servizi "); and
- with identification number , residente in (the "Client").
PREMESSO CHE
- Allinners LLC intende stipulare un contratto con il cliente per l’erogazione di un servizio di marketing denominato “Quantum Agency”;
- Il presente accordo ha la finalità di delineare le modalità e i termini di erogazione da parte di AllInners del servizio “Quantum Agency” nell’interesse del cliente;
- Sono previste diverse modalità di esecuzione di “Quantum Agency”, ciascuna delle quali prevede servizi, bonus e costi differenti. Le predette modalità di esecuzione verranno descritte nel presente accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 . CONFERIMENTO INCARICO
AllInners accetta l’incarico di svolgere il servizio Quantum Agency alle condizioni di seguito pattuite. L’incarico avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
- OGGETTO DELL'ACCORDO
2.1 Quantum Agency è un servizio di marketing che verrà svolto da AllInners nell’interesse dei clienti e che si pone l’obiettivo di generare contatti che presentino un profilo che corrisponda alle esigenze e al business del cliente di Allinners.
2.2 Il prezzo di acquisto del servizio Quantum Agency verrà pagato dal cliente ad Allinners sulla base della tipologia del servizio scelto e secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 3.
2.3 In relazione a qualsiasi servizio, i costi delle campagne pubblicitarie saranno totalmente a carico del cliente, mentre la Società si occuperà dell’intera esecuzione delle stesse attraverso le seguenti attività: gestione dei funnel, setup tecnico ed attuazione campagne pubblicitarie mirate alla generazione di contatti qualificati.
- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E PREZZO DI ACQUISTO
3.1 Il prezzo di acquisto viene pagato dal cliente ad Allinners, in base al servizio scelto.
3.2 Sono previste tre tipologie di servizi, acquistabili singolarmente o cumulativamente:
3.a) QUANTUM AGENCY – SUPPORTO MENSILE AGENCY (€ 10.000 mensili) include i seguenti servizi:
- la gestione delle campagne pubblicitarie (lancio e monitoraggio campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto/servizio del cliente con utilizzo software Al per ottimizzazione profitto);
- il supporto a 360 gradi sulla creazione di sales page, landing page per la promozione del cliente e modifiche illimitate ed ottimizzazione del funnel per alzare la performance ed abbassare i costi.
3.b) QUANTUM AGENCY – ALL INCLUSIVE ANNUALE (€ 7.000 mensili per un anno), include i seguenti servizi:
- Gestione delle campagne pubblicitarie (lancio e monitoraggio campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto/servizio del cliente con utilizzo software Al per ottimizzazione profitto);
- Supporto a 360 gradi sulla creazione di sales page, landing page per la promozione del cliente e modifiche illimitate ed ottimizzazione del funnel per alzare la performance ed abbassare i costi;
- Ecosistema ad alto profitto (creazione di offerte commerciali ed aumento esponenziale del profitto).
- Contatti infiniti: Matteo Pittaluga garantirà che il sistema di marketing del cliente generi contatti costanti per un anno intero, con ottimizzazione delle campagne da parte del suo team personale.
- Bonus AI Marketing Coach: 24 Sessioni con Al MARKETING coach per garantire il tuo aggiornamento costante in competenze ed asset creati per la tua azienda;
- Bonus / whatsapp e contatto: Accesso 24/7 a gruppo whatsapp con concierge dedicata e comunicazione istantanea rapida ed efficace;
- Bonus software&tools illimitati: Automazione garantita e aggiornamento con le ultime tecnologie di intelligenza artificiale nei processi di marketing per la creazione, gestione dei contatti generati e l'ottimizzazione del profitto nelle campagne pubblicitarie.
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- Bonus / contenuti infiniti: Editing contenuti orizzontali con creazione di reels e pubblicazione nei social.
3.C) QUANTUM AGENCY (€ 4.000 mensili, pagamento anticipato), include i seguenti servizi:
- Gestione delle campagne pubblicitarie (lancio e monitoraggio campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto/servizio del cliente con utilizzo software Al per ottimizzazione profitto);
- Supporto a 360 gradi sulla creazione di sales page, landing page per la promozione del cliente e modifiche illimitate ed ottimizzazione del funnel per alzare la performance ed abbassare i costi;
- Ecosistema ad alto profitto (creazione di offerte commerciali ed aumento esponenziale del profitto).
- Contatti infiniti: Matteo Pittaluga garantirà che il sistema di marketing del cliente generi contatti costanti per un anno intero, con ottimizzazione delle campagne da parte del suo team personale.
- Script che convertono: Matteo Pittaluga garantirà che il tuo sistema di marketing generi contatti costanti per un anno intero, con ottimizzazione delle campagne da parte del suo team personale.
- Bonus AI Marketing Coach: 24 Sessioni con Al MARKETING coach per garantire il tuo aggiornamento costante in competenze ed asset creati per la tua azienda;
- Bonus / whatsapp e contatto: Accesso 24/7 a gruppo whatsapp con concierge dedicata e comunicazione istantanea rapida ed efficace;
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3.3 Sono previste due modalità di pagamento del prezzo da parte del cliente, il quale può pagare mese per mese la somma indicata per ciascun servizio, garantendosi per ciascun pagamento un mese di servizi oppure, in alternativa, può pagare in unica soluzione la somma per dodici mesi garantendosi un anno intero di servizi.
- DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.1 Il presente Contratto rimarrà in vigore dalla data di sottoscrizione per un periodo di uno o più mesi, in caso di pagamento rateale, oppure di dodici mesi, in caso di pagamento in unica soluzione, in base al tipo di servizio scelto dal cliente ai sensi dell’articolo 3.
4.2 Qualora una delle parti violi qualsiasi dei termini o delle condizioni del presente Contratto, l’altra parte potrà inviare, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, una comunicazione scritta alla parte inadempiente, specificando la violazione e/o il ritardo e indicando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l’altra parte dovrà adempiere, con la specificazione che, decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo si intenderà risoluto di diritto.
4.3 In caso di risoluzione del presente Contratto, il cliente dovrà pagare ad Allinners l'eventuale corrispettivo in sospeso.
4.4 Le disposizioni del presente Accordo che, per loro natura, richiedono l'esecuzione dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo sopravvivranno.
- CONDOTTE DIFFAMATORIE
5.1 Qualora il cliente o un suo collaboratore o dipendente compia una condotta che sia reputata diffamatoria da Allinners o che sia in generale contraria al contenuto del presente articolo, Allinners potrà in qualsiasi momento, senza preavviso, comunicare al cliente l’avvenuta risoluzione del contratto: in questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando Allinners dichiara che intende valersi della presente clausola, da intendersi quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
5.2 Si intende diffamatoria, ai fini del presente articolo, qualsiasi condotta volta a ledere la reputazione e l’onore di Allinners e dei suoi singoli componenti attraverso la diffusione, con qualsiasi mezzo – ed in particolare tramite i social media (a titolo esemplificativo e non esaustivo Telegram, facebook, instagram, youtube) – di notizie o commenti diffamatori o denigratori relativi a tutto ciò che riguarda Allinners e i suoi collaboratori o soci o dipendenti, indipendentemente dalla verità della notizia, dall’interesse pubblico e dalla continenza della notizia o del commento.
5.3 In caso di violazione del presente articolo, il responsabile sarà inoltre obbligato a corrispondere alla Società una somma di denaro pari ad € 5.000,00 a titolo di penale, ai sensi dell’articolo 1382 c.c., con riserva di pretendere l’eventuale maggiore danno subito.
5.4 La presente clausola è valida per la durata del contratto e per i due anni successivi alla scadenza contrattuale.
- RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO
6.1 AllInners non fornisce alcun tipo di garanzia sui risultati. La Società garantisce esclusivamente la generazione di contatti e l’esecuzione dei servizi scelti impiegando la massima diligenza, il che non obbliga AllInners al raggiungimento di alcun risultato.
6.2 Non vi è alcuna responsabilità in capo ad AllInners in merito agli esiti finali delle campagne pubblicitarie, i cui costi sono totalmente a carico del cliente, come previsto dall’articolo 1 del presente accordo.
6.3 Il prezzo pagato dal cliente non verrà in alcun caso rimborsato da AllInners, nemmeno parzialmente.
6.4 Il cliente non potrà avanzare richieste di risarcimento o di rimborso nei confronti di AllInners, la cui responsabilità economica non potrà in ogni caso essere superiore all’importo effettivamente versato dal cliente a titolo di pagamento del prezzo di acquisto.
- MODIFICHE E PATTI ACCESSORI
Nessuna modifica, emendamento o altra variazione al presente Contratto sarà vincolante se non concordata in forma scritta da entrambe le Parti.
8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
8.1 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in alcun momento ad alcuno le Informazioni riservate, salvo quanto consentito dall'Accordo.
8.2 Nessuna delle Parti potrà utilizzare le Informazioni riservate dell'altra Parte per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.
8.3 Le disposizioni di cui sopra sopravvivranno alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Accordo.
8.4 Qualsiasi dato personale dei clienti di Allinners non potrà essere utilizzato per attività di Marketing diverse da quelle relative al presente accordo.
8.5 In caso di violazione del presente articolo si applicherà la penale prevista dall’articolo 5 del presente accordo.
- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
9.1 Il presente accordo è interamente sottoposto al diritto Italiano, che ne regola la conclusione, l’esecuzione e cessazione, le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni ivi previste e il risarcimento dei conseguenti danni ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti.
9.2 Le Parti dichiarano che in relazione ad ogni controversia in qualunque modo derivante dall’interpretazione, dall’esecuzione, dall’adempimento del presente contratto, sarà ritenuto competente in via esclusiva il Tribunale di Ferrara.
10. CLAUSOLA DI CHIUSURA
Le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente Contratto e l’inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile in quanto tutte le clausole e gli articoli del presente accordo sono state oggetto di trattativa tra le Parti e, pertanto, con la firma di seguito apposta si confermano, in particolare, le seguenti clausole:
Art. 5 Condotte Diffamatorie;
Art. 6 Responsabilità e indennizzo;
Art. 8 Obbligo di riservatezza;
Art. 9 Legge applicabile e Foro competente
Letto, firmato e sottoscritto
Allinners Cliente
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FIRMATO nome e per conto del cliente:
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FIRMATO nome e per conto del fornitore di servizi:
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