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Contratto Protocollo – Sandra Patricia Hernandez

Matteo Pittaluga

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Contratto Protocollo – Sandra Patricia Hernandez

 

Questo accordo (il " Contratto ") è fatto (in "Data di inizio" ):   

tra

  1. MG worldwide LLP, una società registrata in Inghilterra e Galles con il numero OC431318, la cui sede legale è Third Floor, 207 Regent Street, London, England, W1B 3HH, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito chiamata “SOCIETA’”)

e

La società  , registrata in la cui sede legale è e con numero di Partita IVA   (di seguito chiamata/o “CLIENTE”)

 

PREMESSO CHE:

  1. Il Cliente desidera incaricare MG Worldwide della fornitura di Servizi di avviamento della presenza digitale sul web attraverso l’ausilio dei coach;
  2. MG Worldwide è disponibile ad accettare tale incarico per la fornitura di Servizi di avviamento della presenza digitale sul web in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto; 
  3. Le Parti hanno convenuto di stipulare il presente contratto per stabilire i termini e le condizioni in base ai quali agiranno in relazione ai Servizi di cui ai punti precedenti;
  4. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

  1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1 Con il presente accordo il Cliente incarica MG Worldwide della fornitura di Servizi di avviamento della propria presenza digitale sul web attraverso l’ausilio dei coach e MG Worldwide accetta di fornire tali Servizi al Cliente in conformità ai termini del presente Contratto a partire dalla Data di Inizio.

1.2 Il presente accordo si pone l’obiettivo di mettere in contatto il cliente con il coach al fine di consentire al cliente di comprendere i meccanismi di digitalizzazione dell’attività imprenditoriale e di poterli sfruttare autonomamente, anche per il futuro, al termine della durata del presente contratto.

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso specifiche attività, descritte nell’allegato 1, svolte dal coach e dalla Società in un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, consistenti nel:

- attribuire massima visibilità alla offerta proposta dal cliente al suo target di clientela;

- generare, a beneficio del cliente, i primi contatti appartenenti al suo target di clientela;

- avviare il cliente: consegnargli “chiavi in mano” e illustrargli la procedura utilizzata dalla Società in modo da consentirgli di essere in grado nel futuro, a seguito delle dodici sessioni offerte da MG Worldwide (oltre a quelle bonus discrezionalmente ed eventualmente concesse dalla Società di cui agli allegati 1 e 3), di implementare autonomamente la strategia di generazione contatti di nuovi clienti o di delegare tale attività ad un componente del proprio team. 

Ricevuta la procedura di lavoro “chiavi in mano” al termine del contratto, il cliente potrà decidere se avvalersi ancora del supporto della Società per sfruttare tale procedura, attraverso un nuovo accordo, oppure se utilizzare autonomamente gli strumenti che gli sono stati forniti durante il periodo di esecuzione del contratto di cui all’allegato 1. 

L’oggetto dell’accordo consiste nell’obbligo da parte di MG Worldwide di incaricare un coach che fornisca al cliente insieme alla Società alcuni servizi di avviamento della propria presenza digitale, definiti ed illustrati nell’allegato 1 del presente contratto, al fine di implementare a livello digitale l’attività imprenditoriale del cliente ed accrescere il numero di contatti, vendite, e migliorare l’esposizione online dell’attività.

1.3 Eseguite da parte dei coach le dodici sessioni che possono essere richieste nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dagli allegati al presente accordo, tutte le obbligazioni a carico della società e del coach nascenti dal presente accordo dovranno considerarsi estinte e il cliente non potrà pretendere ulteriori sessioni, consulenze o qualsiasi altra prestazione dal coach, salvo che non richieda espressamente a MG Worldwide, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 4.9 del presente accordo, un servizio extra che prevederà un costo aggiuntivo rispetto a quello pattuito per le dodici sessioni stabilite contrattualmente.

1.4 I servizi extra di cui al comma precedente possono essere richiesti solamente a MG Worldwide e non direttamente ai coach. 

1.5 Il coach fornirà al cliente le procedure standard per gestire il proprio progetto digitale e consiglierà poi al cliente azioni e attività per gestire in autonomia il sistema o delegare la sua gestione internamente nella propria organizzazione.

Tali procedure includono le seguenti attività: 

  • Gestione del proprio sito web o Funnel di marketing per la generazione di contatti;
  • Gestione dei propri social networks e creazione di contenuti volti a generare contatti di nuovi clienti in target
  • Gestione di pubblicità e promozioni a pagamento attraverso le piattaforme social e Google

Tali procedure saranno create sottoforma di video-tutorial registrati e scaricabili da parte del cliente.

1.6 Affinché il cliente possa espletare al meglio le attività di cui al presente contratto, potrà essere necessario sostenere dei costi ulteriori in pubblicità a pagamento, non inferiori a seicento euro, rispetto al prezzo pagato per l’acquisto del prodotto ed indispensabili per concretizzare la procedura oggetto del presente contratto. Il cliente è libero di non sostenere tali costi extra indicati di volta in volta dal coach o dalla Società e dunque di non attuare appieno le attività di implementazione, ma in tal caso è consapevole che ciò potrebbe comportare il mancato raggiungimento dei risultati.

  1. COMPENSO

2.1 Il Cliente corrisponderà a MG Worldwide il Compenso in conformità ai termini dell'Allegato 2.

  1. NON ESCLUSIVITÀ

3.1 Le parti convengono che i servizi di coaching e avviamento dell’attività online forniti da MG Worldwide al Cliente non siano esclusivi e né MG Worldwide né i suoi rappresentanti avranno il divieto di fornire servizi simili a qualsiasi altra persona, individuo, società, partnership, joint venture o altra entità durante o dopo la Durata del contratto anche se tale Persona risulta un concorrente, diretto o indiretto, del Cliente, a condizione che tali altri servizi non impediscano ad MG Worldwide di fornire i Servizi di coaching e avviamento dell’attività online al Cliente ai sensi del presente Contratto.

  1. OBBLIGHI DI MG WORLDWIDE E DEL CLIENTE

4.1. MG Worldwide ha l’obbligo di avvalersi di personale adeguatamente qualificato ed esperto per eseguire le attività assegnate e in numero sufficiente rispetto alle richieste pervenute dai clienti; ha altresì l’obbligo di creare un contatto tra cliente e coach.

La Società ha l’obbligo di rispettare i tempi previsti dal presente contratto ma non ha l’obbligo di completare la procedura prima dei 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dall’accordo, neanche a fronte di specifica richiesta del cliente. Tuttavia, nel caso in cui la Società, per cause indipendenti dal cliente, non riesca a rispettare i 90 giorni previsti, potrà concedere sessioni extra di cui al punto 3 dell’allegato 3. Non saranno previste sanzioni di alcun tipo nei confronti della Società in caso di superamento dei 90 giorni.

La società non è responsabile dell’effettivo utilizzo corretto della procedura da parte del cliente dopo il novantesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto. Durante i novanta giorni la Società non garantisce aumenti del fatturato ma si impegna nel dare massima visibilità all’offerta del cliente davanti ad un pubblico in target per la propria offerta.

4.2 Qualora il cliente non sia soddisfatto dell’operato del coach, potrà richiedere a MG Worldwide, una sola volta, che il coach venga sostituito. A fronte della richiesta del cliente, MG Worldwide sarà obbligata a sostituire il coach e, in caso di sostituzione, le sessioni già eseguite verranno conteggiate ed incluse nel pacchetto di 12 sessioni contrattualmente pattuite.

4.3 È responsabilità del Cliente mantenere il contatto con il Coach assegnato e pianificare le sessioni nell'ambito dei Servizi di coaching.

4.4 È responsabilità del Cliente partecipare alle sessioni con puntualità e agire con rispetto e professionalità.

4.5 È responsabilità del Cliente collegarsi e fornire al coach tutti i dettagli necessari alla società per impostare una strategia di marketing personalizzata. È inoltre responsabilità del Cliente mettere in pratica ciò che viene discusso nelle Sessioni qualora ci fossero azioni da intraprendere che non rientrano nel presente accordo e quindi non svolte della società.

4.6 Il Cliente accetta che il Coach non sia obbligato a fornire una o più Sessioni di recupero nel caso in cui il Cliente non si presenti ad una Sessione programmata. Si intende qui integralmente richiamato l’allegato 3 riguardante le modalità e i tempi di esecuzione delle sessioni.

4.7 Il Cliente accetta di fornire tutta l'assistenza, le informazioni, i contenuti, i documenti, la cooperazione, il feedback e altri dettagli o materiali in relazione ai Servizi di coaching, come richiesto da MG Worldwide, in modo tempestivo al fine di consentire a MG Worldwide di completare i suoi obblighi ai sensi del Contratto e di individuare il coach che più si addice alle specifiche esigenze di ciascun cliente e poter sviluppare la strategia di marketing adeguata all’offerta del cliente. 

4.8 Il Cliente accetta inoltre di essere vincolato agli obblighi previsti dall’allegato 3 che fa parte integrante del presente accordo.

4.9 Il cliente, qualora decida di usufruire dei servizi extra di cui all’articolo 1.3 del presente contratto, non potrà rivolgersi direttamente ai coach ma dovrà formulare apposita richiesta a MG Worldwide, che a sua volta incaricherà i coach di svolgere i servizi richiesti dal cliente.

4.10 Qualora il cliente non consegnasse il materiale richiesto dalla Società nei tempi stabiliti dalla stessa, non potrà essere rispettato il termine di novanta giorni per il completamento della procedura e MG Worldwide si riserva il diritto di risolvere il contratto.

  1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1 Qualsiasi materiale preparato e sviluppato da MG Worldwide per il Cliente in base alle disposizioni del Contratto, compresi tutti i documenti, schemi organizzativi, schizzi, appunti, piani di marketing, strategie di social media, reportage, dati, modelli e campioni ("Prodotti di lavoro"), sarà di proprietà di MG Worldwide, che venga o meno consegnato al Cliente. Il Prodotto di lavoro non deve essere trasferito, condiviso o utilizzato dal Cliente in qualsiasi modo che sia in conflitto con gli obblighi delle Parti o utilizzato per attività anticoncorrenziali contro MG Worldwide o loro rappresentanti.

5.2 Il Cliente concorda e accetta che i Diritti di proprietà intellettuale in tutti i progetti, disegni, piani, schizzi, specifiche e qualsiasi altra informazione, materiale e documento sviluppati o preparati da MG Worldwide in esecuzione del presente contratto e tutte le modifiche o aggiunte ad essi e tutte le opere, i progetti o le invenzioni di MG Worldwide, saranno di proprietà di MG Worldwide. La Società concede al Cliente di utilizzare i Diritti di proprietà intellettuale nei limiti degli obblighi previsti dal presente contratto.

5.3 In caso di imitazione e/o diffusione di prodotti simili a quelli acquistati da MG Worldwide o in caso di utilizzo per scopi legati al presente contratto dei diritti di proprietà intellettuale di MG Worldwide, si applicherà la clausola penale prevista all’ultimo comma dell’articolo 6.

  1. PENALI

6.1 In caso di ritardo in qualsiasi pagamento, il cliente sarà obbligato, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, a corrispondere la somma pari ad € 500,00 ogni 30 giorni di ritardo, salvo il diritto di MG Worldwide di pretendere la risarcibilità del danno ulteriore.

6.2 In caso di ritardo nel pagamento MG Worldwide potrà domandare insieme la prestazione principale (prezzo pattuito contrattualmente per il prodotto) e la penale di cui al presente articolo.

6.3 Il Cliente sarà tenuto a pagare, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, un risarcimento di 4.000 euro dei danni subiti da MG Worldwide in caso di violazione dei commi 4 e 5 dell’articolo successivo, salvo il diritto di MG Worldwide di pretendere la risarcibilità del danno ulteriore.

  1. RISOLUZIONE E CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

7.1 Nel caso in cui la Società o la Parte non adempiano ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’altra parte potrà, alternativamente, risolvere il contratto, specificando quale obbligazione sia stata inadempiuta, o richiedere l’adempimento dell’obbligazione inadempiuta entro un termine non inferiore a 15 giorni, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

7.2 Nella ipotesi in cui la parte inadempiente non provveda ad adempiere entro il suddetto termine, l’altra parte potrà comunicargli la immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile.  

7.3 Gli utenti che accettano i termini e le condizioni del presente contratto non potranno compiere atti volti a ledere la reputazione e l’onore della società e dei suoi singoli componenti attraverso la diffusione, con qualsiasi mezzo – ed in particolare tramite i social media (a titolo esemplificativo e non esaustivo facebook, instagram, youtube) – di notizie o commenti diffamatori o denigratori relativi ai contenuti dei corsi compravenduti, all’attività svolta dal coach e in generale a tutto ciò che riguarda la società e i suoi dipendenti, indipendentemente dalla verità, dall’interesse pubblico e dalla continenza della notizia o del commento.

7.4 Si intendono vietati ai sensi della presente clausola gli atti lesivi della reputazione, dell’onore e dell’immagine posti in essere dagli utenti in qualsiasi contesto e a qualsiasi titolo, ivi compresi la diffusione di notizie false e di commenti offensive all’interno di gruppi privati creati tramite i social media. 

7.5 In caso di mancato adempimento degli obblighi di condotta previsti dai due commi precedenti o degli obblighi pevisti dall’ultimo comma dell’articolo sulla proprietà intellettuale, il contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui MG Worldwide dichiarerà al clienti che intende valersi della presente clausola, da intendersi quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

  1. RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ

8.1 La Società non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo nei confronti di soggetti terzi per eventuali condotte illecite compiute dal cliente e/o dal Coach.

8.2 Il cliente e/o il Coach che compiano condotte illecite nei confronti di terzi sono tenuti a manlevare la Società, i suoi collaboratori, dipendenti, amministratori, soci e rappresentanti legali per il risarcimento dei danni lamentati dai soggetti terzi.

8.3 Il Cliente sarà tenuto a indennizzare e tenere MG Worldwide e tutti i suoi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti indenni da e contro qualsiasi responsabilità, multe, cause, reclami, obblighi, danni, sanzioni, richieste, azioni, costi e spese di qualsiasi tipo o natura (comprese, senza limitazione, le spese legali) che MG Worldwide possa soffrire o in cui possa incorrere derivanti da o causati da una violazione da parte del Cliente o uno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti o rappresentanti di uno qualsiasi dei termini di questo Contratto, o qualsiasi atto o omissione ai sensi del presente Contratto da parte del Cliente o uno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti o rappresentanti.

  1. GARANZIE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1 Rimane escluso qualsiasi obbligo a carico della società e dei coach di garantire l’acquisizione di clienti, la chiusura di vendite, la generazione di contatti, il miglioramento della esposizione online e in generale il raggiungimento di risultati.

9.2 E’ onere del cliente attuare le attività extra di implementazione di cui agli articoli 1.4 e 1.5 indicate dal coach, necessarie per giungere ad una completa ed efficiente digitalizzazione dell’attività imprenditoriale ed ottenere risultati concreti.

Il cliente, in ogni caso, indipendentemente dall’attuazione dei consigli dei coach, solleva MG Worldwide e i coach da qualsiasi responsabilità in merito al mancato o parziale raggiungimento dei risultati prefissati di implementazione e digitalizzazione.

9.3 Il Cliente accetta e sottoscrive che le Sessioni siano erogate dai Coach che sono contraenti indipendenti e non sono dipendenti o agenti di MG Worldwide. I Coach sono anche responsabili del servizio clienti relativo alle Sessioni, che include la responsabilità per la natura, la qualità e il contenuto della Sessione, così come per qualsiasi controversia riguardante la programmazione, la prenotazione, la cancellazione, gli aggiustamenti, la funzionalità e le questioni riguardanti l'esperienza con la Sessione.

9.4 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che (i) ha il diritto e il potere di stipulare il presente Contratto; (ii) non ha alcun obbligo, contrattuale o di altro tipo, nei confronti di qualsiasi altra entità che possa entrare in conflitto, interferire o essere incompatibile con qualsiasi disposizione del presente Contratto; (iii) rispetterà tutte le leggi, norme e regolamenti necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto. 

9.5 In caso di ritardo nel completamento della procedura, MG Worldwide potrà, a sua discrezione, concedere 4 sessioni extra fruibili nei trenta giorni successivi alla conclusione delle dodici sessioni.

  1. DISPOSIZIONI VARIE

10.1 Emendamenti

  • Nessuna modifica, emendamento o altra variazione al presente Contratto sarà vincolante per nessuna delle parti se non concordata in forma scritta da entrambe le Parti.
  • Se il cliente e la società hanno stipulato un accordo separato (Accordo aggiuntivo”) relativo all’utilizzo dei prodotti, esso si intende, ai sensi dell’articolo 1231 del codice civile, quale modificazione accessoria dell’obbligazione che non estingue le obbligazioni connesse al presente contratto e non ne determina la novazione.
  • Solamente nel caso di incompatibilità tra l’accordo aggiuntivo e il presente contratto, prevarrà l’accordo aggiuntivo con conseguente estinzione per novazione delle obbligazioni difformi contenute nel presente contratto, ai sensi dell’articolo 1230 c.c.

10.2 Clausola di salvaguardia

  • L'illegalità o l'invalidità di qualsiasi clausola del presente Contratto non pregiudica la validità ed efficacia di qualsiasi altra clausola, o dell’intero contratto.

10.3 Rinuncia

(a) Il mancato esercizio o applicazione da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto conferitole dal presente Contratto non deve essere considerato come una rinuncia a tale diritto né operare in modo da impedire l'esercizio o l'applicazione dello stesso in qualsiasi momento o momenti successivi.

(b) Una rinuncia a qualsiasi diritto ai sensi del presente Contratto è efficace solo se è formulata in forma scritta e si applica solo alle circostanze per le quali viene concessa.

(c) A meno che non sia espressamente previsto il contrario, i diritti derivanti dal presente Contratto sono cumulativi e non escludono i diritti previsti dalla legge.

10.4 Forza maggiore

  • Nessuna delle Parti del presente Contratto sarà considerata inadempiente o in violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto nella misura in cui l'esecuzione di tali obblighi sia impedita da qualsiasi Evento di forza maggiore che si verifichi dopo la Data di Inizio del presente Contratto. Se una delle Parti ritiene che si sia verificato un Evento di forza maggiore che influisce sulla sua prestazione ai sensi del presente Contratto, deve immediatamente notificarlo all'altra Parte il più presto possibile. Tale notifica deve includere dettagli completi e approfonditi di tali circostanze ed effetti.

10.5 Riservatezza

Ciascuna parte si impegna a non divulgare in nessun momento ad alcuna persona le informazioni riservate, ad eccezione di quanto consentito dal Contratto.

Le parti sono obbligate a cancellare i dati personali appresi che non siano necessari all’attuazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il cliente dichiara di essere stato debitamente informato dalla Società delle tutele e dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR, che cliente potrà esercitare in qualsiasi momento rivolgendo apposita richiesta all’indirizzo support@mgdigitalschool.com . La Società tratterà i dati personali che il cliente ha già comunicato e comunicherà esclusivamente ai fini di quanto strettamente necessario per l’esecuzione del presente contratto e dei connessi adempimenti di legge in capo alla Società.

10.6 Subappalto

MG Worldwide può subappaltare qualsiasi parte dei Servizi di cui al presente accordo a qualsiasi terza parte a sua esclusiva discrezione.

  1. PATTO DI NON CONCORRENZA

11.1 Il cliente della Società non deve trattare affari o svolgere attività per conto proprio o di terzi, in concorrenza o competizione con il servizio svolto dalla Società di cui al presente accordo. L’attività si intende in concorrenza o competizione solamente se svolta, attraverso le condotte meglio specificate nel successivo comma 2, nei confronti di persone che sono già clienti della Società’.

11.2 Gli obblighi di cui al comma precedente sono da ritenersi violati solamente se il cliente realizzi una delle seguenti condotte:

a) vendere ai clienti o collaboratori della Società consulenze nei settori e nelle materie di cui al presente contratto: il cliente non può acquisire competenze grazie alla Società ed ai coach e sfruttarle con soggetti che sono già clienti della Società;

b) sollecitare i clienti o collaboratori della Società ad entrare a far parte del proprio business in competizione con quello perseguito dalla Società di cui al comma 1;

c) sollecitare altri clienti o collaboratori ad abbandonare la Società;

d) svolgere, nei confronti di altri clienti o collaboratori della Società, attività di avviamento della presenza digitale sul web in competizione con quella svolta dalla Società e senza l’autorizzazione di quest’ultima;

e) Le condotte elencate dalla lettera a) alla lettera d) non costituiranno violazione del presente patto qualora risulti in forma scritta che un cliente della Società abbia richiesto esplicitamente una consulenza o una collaborazione con un altro cliente o collaboratore di quest’ultima.

11.3 Gli obblighi di cui al presente patto di non concorrenza avranno effetto per tutta la durata dei servizi acquistati dal cliente e fino ai cinque anni successivi al termine del rapporto tra Società e cliente.

11.4 I clienti della società sono tutti muniti di partita iva, sicchè per essi si intende applicabile la disciplina del patto di non concorrenza del lavoratore autonomo previsto dall’articolo 2596 del codice civile.

11.5 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, il cliente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, una somma pari ad euro 3.000, con riserva della Società di pretendere il risarcimento dell’ulteriore danno patito.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1382 del codice civile.

11.6 Il presente articolo non si applica ai clienti della Società che riceveranno da quest’ultima un’autorizzazione a compiere determinate attività in competizione con quelle svolte da MG Worldwide, purchè tale autorizzazione risulti da atto scritto e indichi modalità e termini nel rispetto dei quali ciascuna attività potrà essere svolta.

In assenza di autorizzazione scritta della Società, qualsiasi cliente avrà l’obbligo, per tutta la durata del presente patto, di accertarsi di non collaborare o di non svolgere l’attività di cui al comma 2 nei confronti di un altro cliente o collaboratore della Societa’.

  1. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

12.1 Il presente contratto è interamente sottoposto al diritto italiano, che ne regola la conclusione, esecuzione e cessazione, ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti.

12.2 In caso di qualsiasi controversia in relazione alla formazione, esecuzione, interpretazione, annullamento, risoluzione o invalidazione del presente Contratto, le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva italiana e indicano convenzionalmente Il Foro di Ferrara. 

 

 

ALLEGATO 1

Servizi di coaching e avviamento dell’attività online

Il Protocollo Digipreneur con Digicoach prevede un supporto personalizzato per la creazione di un sistema digitale chiavi in mano per effettuare l’avviamento online del cliente.

  1. I Servizi di coaching sono un tipo di servizio molto specifico e comprendono Sessioni che hanno lo scopo di consegnare una procedura “chiavi in mano” e guidare il cliente a rendersi indipendente nell’utilizzo del protocollo digitale creato e nella gestione autonoma, a seguito della scadenza del contratto, del sistema di marketing e delle campagne pubblicitarie, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto della Società anche dopo il termine del contratto, tuttavia dovendo sostenere in quest’ultimo caso un costo, che verrà pattuito di volta in volta, ulteriore rispetto a quello previsto dall’allegato 2 al presente accordo.
  2. I Servizi di coaching possono includere Sessioni su argomenti relativi alla creazione di un ecosistema digitale, creazione di contenuti e generazione di contatti online tramite strategie di marketing.
  3. Il cliente ha diritto alle seguenti prestazioni di coaching:

Dodici (12) Sessioni di coaching personalizzato (1on1) della durata di 1 ora ciascuna (12 ore totali) con Coach Digitale. Le sessioni dovranno essere programmate, su richiesta del cliente, entro i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto.

Qualora la Società fosse in ritardo rispetto ai 90 giorni previsti, potrà farsi carico di aggiungere 4 sessioni da effettuarsi in trenta giorni dal completamento delle 12 previste contrattualmente.

Il protocollo avrà dunque una durata di novanta giorni, salvo proroga di cui al punto precedente, a partire dal giorno della firma del presente contratto con il cliente e si articolerà nelle seguenti tre fasi:

Fase 1: entro 30 giorni dalla firma del presente contratto la Società completerà la ristrutturazione dei canali social del cliente. Questa fase include la ristrutturazione grafica delle foto profilo e di copertina, la cura delle informazioni sull’attività del cliente presenti sui canali social e la creazione di 21 post “vetrina” inseriti nei canali social del cliente allo scopo di migliorarne l’aspetto grafico.

Fase 2: dal trentunesimo giorno al sessantesimo giorno dalla firma del presente contratto verrà realizzato un Funnel online.

Il Funnel include la home page del sito del cliente, la pagina “Chi siamo”, la pagina “Contatti” e le pagine dedicate ai prodotti o servizi specifici offerti dal cliente, per un massimo di 10 pagine totali. Se consigliato dal Coach, il funnel può includere anche 2 pagine di cattura contatti (landing pages) volte all’obiettivo di generare contatti per i prodotti o servizi del cliente.

Il Funnel creato da MG Worldwide per il cliente sarà in una sola lingua e sarà specifico per una sola linea di business del cliente. Per linea di business si intende una serie di prodotti o servizi rivolti ad un target di clientela specifico in un paese specifico. La creazione di Funnel per altre linee di business o in una o più lingue secondarie avrà un costo extra che sarà concordato tra MG Worldwide e il cliente. I costi e prezzi di cui all’allegato 2 del presente contratto includono pertanto la creazione di un Funnel in una sola e specifica lingua scelta dal cliente ed in relazione ad una sola linea di business concordata.

Fase 3: dal sessantunesimo al novantesimo giorno dalla firma del presente contratto verranno lanciate le campagne pubblicitarie a pagamento (Ads) sui principali social networks e Google in base all’offerta del cliente ed il suo target di riferimento. Le spese per la creazione delle campagne pubblicitarie saranno interamente a carico del cliente attraverso un budget concordato con il coach e con la società.

Ulteriori modalità di svolgimento del servizio:

  1. Il Cliente ha diritto all'accesso ai moduli del corso Allinn di Marketing Genius in forma di bonus concesso dalla Società.
  2. MG Worldwide può dare a sua discrezione accesso al cliente a risorse extra bonus per aiutare l’implementazione della strategia 
  3. Il cliente non potrà chiedere alla Società di anticipare i termini di cui al presente allegato e all’allegato 3 al presente accordo e in generale il cliente non può chiedere anticipazioni di qualsiasi termine previsto dal presente contratto per lo svolgimento dell’attività di MG Worldwide. Qualora la Società dovesse completare una delle tre fasi prima del termine massimo previsto, ciò non legittimerà il cliente a pretendere anticipazioni delle tempistiche relative alle altre fasi né a qualsiasi altra procedura prevista dal presente contratto.
  4. Matteo Pittaluga si occuperà di sviluppare la strategia di promozione digitale per velocizzare l’ottenimento dei risultati e della generazione di contatti.
  5. Fabio Gallerani si occuperà di fornire al cliente un piano strategico per utilizzare l’offerta irresistibile creata nei primi trenta giorni al fine di monetizzare il più rapidamente possibile.
  6. Bonus: 6 mesi di accesso alla Lega delle Fenici + Accesso al Summit delle Fenici (Valore 15000 euro)

 

ALLEGATO 2

Prezzi

Il prezzo totale che il cliente dovrà corrispondere a MG Worldwide per la fornitura dei Servizi è di
€ 25.000 (venticinquemila euro) in quattro pagamenti così accordati:
 
  1. Caparra di 7.000€ da versare entro e non oltre Sabato 1 Aprile entro le ore 19. In caso di mancato versamento della caparra questo contratto diventerà nullo.
  2. Secondo pagamento di 7.000€ entro 30 giorni dal versamento della caparra. Una volta ricevuto il secondo pagamento inizierà lo sviluppo del progetto.
  3. Terzo Pagamento di 7.000€ euro entro 30 giorni dal secondo pagamento.
  4. Saldo degli ultimi 4.000€ euro entro e non oltre 30 giorni dal terzo pagamento.
 In caso di pagamento rateale sopra menzionato dovrà versare il pagamento della caparra al momento della firma del presente accordo ed effettuare il secondo pagamento e prima di accedere al servizio di coaching descritto nell'allegato 1.In caso di mancato o ritardato pagamento si applicherà la clausola penale di cui all’articolo 6.

In caso di mancato o ritardato pagamento si applicherà la clausola penale di cui all’articolo 6.

Il fornitore di servizi è autorizzato dal cliente ad addebitare la somma sulla carta di credito del cliente, PayPal o conto bancario (a seconda dei casi) in conformità con le scadenze di cui sopra.

Il fornitore di servizi è autorizzato dal cliente ad addebitare la somma sulla carta di credito del cliente, PayPal o conto bancario (a seconda dei casi) in conformità con le scadenze di cui sopra.

  • Il compenso è pagabile tramite carta di credito o bonifico bancario o qualsiasi altra modalità concordata
  • Il cliente riconosce e accetta che MG Worldwide non prevede alcun rimborso al Cliente per qualsiasi Compenso corrisposto ai sensi del presente Contratto in qualsiasi circostanza. Si concorda che una volta che il Compenso è stata pagato, l'unico corso di azione per le Parti sarà quello di rispettare i termini di questo Contratto in relazione alla fornitura dei Servizi di coaching.
  • Senza pregiudizio a qualsiasi altro diritto o rimedio che MG Worldwide può determinare ai sensi del Contratto, se il Cliente non corrisponde a MG Worldwide qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto, MG Worldwide può sospendere tutti i Servizi di coaching fino a quando tale pagamento sia stato effettuato per intero o risolvere il presente Contratto ai sensi della clausola 7.

 

ALLEGATO 3

Termini & Condizioni del servizio

Il Protocollo Digipreneur con DigiCoach è un programma "Done for you" ovvero in cui il coach consegna chiavi in mano procedure realizzate dal team tecnico di MG Worldwide.

Di seguito i termini e condizioni del servizio:

  1. Ogni Sessione che richiede la riprogrammazione non deve superare i sette (7) giorni di calendario dalla data iniziale prevista. Il Coach non ha alcun obbligo di onorare una richiesta di riprogrammare una Sessione oltre i sette (7) giorni di calendario.
  2. Il completamento dei Servizi di coaching richiederà 90 giorni. Il Cliente potrà programmare le dodici (12) Sessioni del Servizio di Coaching in questo lasso di tempo e non oltre 90 giorni dalla firma del presente accordo. 
  3. Nessun rimborso sarà effettuato per le Sessioni perse o non utilizzate. A discrezione di MG Worldwide potranno essere concesse 4 sessioni extra per estendere il periodo di durata a 120 giorni.
  4. Durante la sessione di Coaching il cliente potrà fare domande mirate all’utilizzo del sistema digitale consegnato chiavi in mano e avrà il coach in linea diretta per eventuali domande o dubbi.
  5. Durante le sessioni di coaching il cliente può richiedere pareri strategici personalizzati al Coach.
  6. Il Cliente riceverà un contatto e-mail dedicato di un membro del team di MG Worldwide per ricevere supporto ed attenzione personalizzata riguardante l'organizzazione delle chiamate con il Coach e le comunicazioni riguardanti la fruizione dei vari moduli del Protocollo Digipreneur
  7. Il Membro di supporto assegnato al cliente NON è un coach specializzato e NON fornisce consigli strategici o di carattere tecnico personalizzato al cliente. La funzione del membro di supporto è puramente di servizio al cliente.
  8. Il cliente potrà connettere con il membro del supporto ed avrà un canale preferenziale di comunicazione per risolvere ogni dubbio e garantire una implementazione senza imprevisti.
  9. Il Cliente accetta di NON poter contattare il Coach telefonicamente negli orari al di fuori delle sessioni programmate.
  10. Il Cliente può richiedere al coach chiarimenti riguardo alla sessione in forma scritta attraverso un canale Slack oppure Plutio preferenziale.
  11. Il Cliente accetta di non richiedere al Coach alcuna azione pratica di implementazione al di fuori dei servizi che fanno parte del presente accordo.
  12. Il Coach insieme al team tecnico di Allinners effettuerà campagne pubblicitarie per il cliente dal giorno 61 al giorno 90 di implementazione al fine creare procedure pratiche e consegnarle al cliente.
  13. Il Coach consegna il funnel chiavi in mano e può richiedere l’intervento tecnico da parte del team qualora il cliente volesse apportare modifiche.
  14. Qualora il cliente necessitasse di interventi tecnici nel proprio sito web, potrà avvalersi di un modulo di richiesta per ricevere modifiche nei tempi previsti dal contratto.
  15. Le Sessioni nell'ambito dei Servizi di coaching dureranno sessanta (60) minuti ciascuna.
  16. Per visualizzare i replay delle Sessioni, il Cliente deve avere accesso a un account Google Drive dove potrà scaricare le sessioni effettuate con il coach.
  17. Prima dell'inizio del servizio verranno fornite indicazioni sullo svolgimento delle Sessioni in una sessione di benvenuto con il Coach.
  18. Il Cliente ha il diritto di riprogrammare le Sessioni per un massimo di tre (3) volte scrivendo con almeno novantasei (96) ore di anticipo a support@mgdigitalschool.com con il motivo del cambio di programma. In caso di mancata comunicazione come sopra indicato, il Cliente perderà la Sessione e non sarà in grado di recuperarla. 
  19. La Sessione avrà luogo sulla piattaforma Zoom e ogni Sessione sarà registrata e resa disponibile al Cliente entro le ventiquattro (24) ore successive.
  20. Il Cliente conferma di essere in grado di utilizzare la piattaforma Zoom per partecipare alla Sessione.

Se il Cliente non è in grado di partecipare alla Sessione a causa di gravi e irrimediabili problemi di salute, dovrà informare MG Worldwide in modo tempestivo e fornire la documentazione necessaria all'indirizzo support@mgdigitalschool.com.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Firma del Cliente:

 

Firma della Società:

Legale rappresentante

 

   
   

 

Matteo Pittaluga

Signed by: Matteo Pittaluga

Signed on: October 18, 2026

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Contratto Protocollo – Sandra Patricia Hernandez

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